Gli annunci delle agenzie immobiliari sono mezzi pubblicitari soggetti a imposta?
di Francesco Laruffa - 20 gennaio 2012Classificato in: Legislazione, Quesiti, Quesiti frequenti | Tag: Imposta Comunale sulla Pubblicità, Imposte
Gli annunci delle agenzie immobiliari esposti nelle vetrine dell’esercizio commerciale devono considerarsi a tutti gli effetti mezzi pubblicitari, come tali assoggettabili all’imposta comunale sulla pubblicità con una franchigia di esenzione di mezzo metro quadrato per vetrina? Di seguito la domanda posta da Neon Inghilleri e la mia risposta.
La lettera di Neon Inghilleri Luigi SRL
Gentile Redazione,
i cartelli esposti nelle vetrine delle agenzie immobiliari devono essere tassati come forma pubblicitaria? A Livorno l’agenzia ICA, dopo il censimento, ha dato la sua interpretazione: dato che l’agenzia immobiliare è intermediaria e non proprietaria, ciò che viene pubblicizzato nelle vetrine è da considerarsi pubblicità di beni di terzi; quindi soggetto a imposta. È corretto?
Attendiamo vostre notizie. Grazie. Monica
La risposta dell’avvocato Francesco Laruffa.
Gli annunci delle agenzie immobiliari esposti nelle vetrine dell’esercizio commerciale devono considerarsi a tutti gli effetti mezzi pubblicitari, come tali assoggettabili all’imposta comunale sulla pubblicità con una franchigia di esenzione di mezzo metro quadrato per vetrina.
La fattispecie ricade sotto l’applicazione dell’art. 17, comma 1, lettera a) seconda parte: ” Sono esenti dall’imposta: a) la pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all’attività negli stessi esercitata, nonchè i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all’attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso”.
E’ bene osservare inoltre che, come disposto dalla Circolare Ministeriale del Ministero delle Entrate n. 2/DPF “[...] ai fini del calcolo delle superficie imponibile, nel caso di pluralità di esposizione sulla stessa vetrina ovvero sulla medesima porta di ingresso, l’arrotondamento deve essere applicato solo alla somma complessiva delle superfici imponibili, e non ad ogni singola superficie”.
L’interpretazione della Concessionaria è dunque corretta con le precisazioni sopra esposte, ovvero con applicazione dell’esenzione sino a mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina. Oltre tale limite si applica l’imposta, ma sul totale complessivo delle superfici con arrotondamento finale e non per ciascun mezzo pubblicitario.
Avv. Francesco Laruffa
![AIFIL[IN]FORMA](http://www.aifilinforma.it/wp-content/themes/revolution/images/logo.png)






















AIFIL Giovani
ESF
Commenti dei Lettori – Nessun commento
Non ci sono commenti per questo articolo.
Scrivi un Commento